Scienza
la sentenza •
Il caso Monsanto sul glifosato e il ruolo delle autorità di settore
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che un'etichetta approvata dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente prevale sulle richieste di risarcimento fondate sul diritto dei singoli stati. Una decisione destinata a ridefinire il rapporto tra regolazione pubblica e responsabilità civile

Foto ANSA
Con una sentenza destinata a rivestire particolare importanza anche al di fuori della specifica materia oggetto del giudizio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha risolto il caso Monsanto Co. v. Durnell, stabilendo che una legge federale – nel caso di specie il Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) – preclude l’accoglimento di una richiesta risarcitoria, disciplinata dal diritto statale, fondata sulla mancata avvertenza del rischio di cancro sull’etichetta di un erbicida.
La decisione giunge al termine dell’azione promossa da John Durnell il quale, nel 2019, conveniva la Monsanto innanzi al Tribunale statale del Missouri, sostenendo di avere utilizzato per circa vent’anni i prodotti Roundup commercializzati dalla società (trattasi di un erbicida a base di glifosato) e che tali prodotti – venduti senza recare informazioni circa il rischio cancerogeno – gli avessero provocato un linfoma non-Hodgkin.
Questa tesi, che si traduceva in un’azione di failure-to-warn, veniva accolta dalla giuria del Tribunale del Missouri. La Corte d’Appello del Missouri confermava poi la decisione della giuria, ritenendo che gli obblighi di avvertenza previsti dal diritto statale fossero compatibili con le disposizioni del FIFRA in materia di misbranding. Il caso passava dunque al vaglio della Corte Suprema, la quale veniva investita di una questione giuridica circoscritta, relativa, in estrema sintesi, alla domanda circa la capacità del FIFRA di precludere, o meno, un’azione di responsabilità per omessa avvertenza, basata sull’asserita inadeguatezza dell’etichetta del prodotto, nel caso specifico in cui l’Environmental Protection Agency (EPA) non abbia imposto l’inserimento del warning in questione.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha esaminato la vicenda e ribaltato le decisioni rese a favore di Durnell. Nello specifico, la Corte – muovendosi con destrezza tra alcuni precedenti e senza raggiungere l’unanimità – ha cassato la decisione della Corte d’Appello, affermando che, sulla base della disciplina FIFRA, che vieta etichettature "aggiuntive o difformi" rispetto a quelle federali, eventuali pretese statali volte a imporre l’inserimento di avvertenze ulteriori rispetto a quelle approvate dall’EPA e operanti a livello federale risulterebbero precluse.
È sulla base di quanto precede che la Monsanto non è soltanto autorizzata, ma è giuridicamente tenuta a utilizzare esclusivamente l’etichetta approvata a livello federale. In questo contesto, l’approvazione dell’etichetta da parte dell’EPA assume funzione autorizzatoria e, allo stesso tempo, integra un requisito normativo federale, idoneo a neutralizzare l’operatività delle regole di responsabilità civile previste dal diritto statale.
Tale decisione suscita alcune riflessioni, che pur se rapportate a un ordinamento e a un caso particolare, paiono capaci di interessare anche altri ambiti del mercato e della relativa regolamentazione.
Lasciando infatti, sullo sfondo, considerazioni di più ampia portata in merito al divario, spesso crescente, tra soluzioni di diritto ed esigenze di giustizia sostanziale – tema particolarmente sentito laddove si verta in merito a profili legati alla salute e ai diritti individuali –, così come retropensieri circa il peso delle lobbies in questo genere di questioni, va evidenziato che la sentenza della Corte Suprema consolida un modello non privo di criticità.
In questo modello, la regolazione tecnica, attuata attraverso l’operato delle autorità settoriali, finisce per prevalere sulle posizioni individuali tutelate dalle regole della responsabilità civile, con ciò affermando una sorta di prevalenza dei meccanismi pubblici rispetto a quelli di stampo privatistico.
Posto su questo orizzonte, ispirato a comprensibili esigenze di certezza ma capace di attribuire maggiore rilevanza alla dimensione tecnica rispetto allo strumentario proprio dei rimedi privatistici, il caso Monsanto assume particolare rilievo poiché, pur se, come detto, limitato a un settore specifico, mette in evidenza i rischi di un contesto nel quale l’autorizzazione amministrativa – e, con essa, le regole che ne costituiscono attuazione – non si limiterebbe a definire ex ante le condizioni di accesso al mercato, ma finirebbe per produrre un effetto sostanzialmente "immunizzante", trasformandosi in un vero e proprio scudo rispetto alle pretese risarcitorie dei danneggiati.